REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE
PER DOTTORANDI DI RICERCA E PER RICERCATORI POST-DOC.
Art. 1 – Pubblicazione del bando
I bandi annuali relativi all’assegnazione delle Borse sono resi pubblici sul sito web della Fondazione (www.fondazionefratelliconfalonieri.it) e comunicati ai Rettori delle Università milanesi, alle scuole di dottorato e ai presidi di facoltà perché essi provvedano a darne la massima diffusione.
Art. 2 – Nomina della Commissione Giudicatrice
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice composta da almeno quattro componenti individuati, con preferenza, all’interno del Consiglio stesso della Fondazione, e designa, tra i Commissari, un Commissario referente per ciascuno dei seguenti quattro gruppi di materie:
La Commissione è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, designato dal medesimo Consiglio.
La Commissione nomina un segretario, individuato preferibilmente nella persona del Segretario della Fondazione.
Dei lavori della Commissione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 3 – Formazione delle sotto-commissioni e loro adempimenti
La Commissione, esaminate le domande pervenute, provvede ad articolarsi in quattro sotto-commissioni in corrispondenza dei quattro gruppi di materie sopra indicati.
I lavori delle singole sotto-commissioni sono organizzati dal Commissario referente per ciascun gruppo di materie.
Ciascuna sotto-commissione è composta in modo che siano rappresentate almeno due università milanesi, a meno che risulti più opportuna una diversa soluzione.
Ciascuna sotto-commissione è formata da almeno tre membri, e segnatamente da:
a) il Commissario referente o, in caso di sua indisponibilità, un professore ordinario afferente ad una delle materie del gruppo, designato dal predetto Commissario referente;
b) almeno altri due professori o ricercatori. Costoro vengono individuati dal Commissario referente o, qualora sia stato designato un sostituto ai sensi della precedente lett. a), dal predetto sostituto in accordo con il Commissario referente.
I nomi dei membri della sotto-commissione sono comunicati tempestivamente alla Commissione.
I componenti della sotto-commissione non possono essere tutor dei candidati sottoposti alla valutazione della medesima sotto-commissione, né possono essere legati ai medesimi da un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso.
Art. 4 – Selezione dei candidati
Ciascuna sotto-commissione prende visione del curriculum, dei titoli e del progetto di ricerca di ciascun candidato, e provvede a identificare i candidati più meritevoli da convocare ad un colloquio orale.
All’esito dei colloqui orali la sotto-commissione redige una graduatoria.
Ogni sotto-commissione redige un verbale dei propri lavori secondo lo schema allegato e lo trasmette alla Commissione.
Il procedimento di selezione dei vincitori, per quanto possibile, dovrà terminare entro due mesi dalla chiusura del bando.
La Commissione entro i successivi venti giorni – tenuto conto degli esiti dei lavori delle sotto-commissioni – formula la graduatoria finale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Art. 5 – Proclamazione dei vincitori
Qualora la Commissione ritenga non vi sia un sufficiente numero di candidature meritevoli corrispondente al numero di borse bandite per gruppo di materia o per tipologia di borsa, il Consiglio di Amministrazione, con scelta insindacabile, può assegnare la borsa o le borse a candidati di altri gruppi di materie, ovvero convertire la borsa o le borse in borsa di altra tipologia (da borsa dottorale a borsa post-doc o, nei limiti dei fondi disponibili, viceversa).
A parità di merito è titolo preferenziale essere di disagiata condizione economica che sarà individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale dell’anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio proclama i vincitori delle borse. La graduatoria è inappellabile.
L’elenco dei vincitori è reso noto mediante tempestiva pubblicazione sul sito www.fondazionefratelliconfalonieri.it.
Art. 6 - Incompatibilità
Non possono candidarsi ai bandi per il conferimento delle borse coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Art. 7 – Conseguimento del prodotto finale delle borse di ricerca post-doc
La rata finale della borsa di ricerca post-doc (il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel relativo bando) sarà erogata solo in caso di effettivo conseguimento del prodotto finale della ricerca indicato nel progetto presentato, entro e non oltre 6 mesi decorrenti dallo scadere del termine di 12 mesi di copertura della borsa.
Il conseguimento del prodotto finale dovrà essere comprovato mediante adeguata documentazione. A titolo esemplificativo, qualora il prodotto finale indicato nel progetto sia una pubblicazione, sarà necessario, se si tratta di una pubblicazione su rivista scientifica, produrre un estratto della rivista, oppure produrre la lettera di un direttore della stessa che ne confermi l’imminente pubblicazione; se si tratta, invece, di una monografia, sarà necessario produrre la monografia o fornire indicazioni specifiche sulla casa editrice e sulla collana che ospiterà la monografia unitamente a un documento che comprovi la sua imminente pubblicazione quali ad esempio: un estratto di verbale di un consiglio di dipartimento che stanzi fondi per la pubblicazione, o una dichiarazione del direttore della collana.
L’effettivo conseguimento del prodotto finale è oggetto di valutazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione o, su delega del medesimo, di uno o più dei suoi componenti, individuati ratione materiae.
Art. 8 - Ulteriore contributo a titolo di rimborso spese per i ricercatori post-doc
In caso di conseguimento del prodotto finale della ricerca ai sensi del precedente articolo, l’assegnatario della borsa potrà richiedere alla Fondazione un ulteriore contributo a copertura delle eventuali spese connesse, effettuate o preventivate (come, a mero titolo di esempio, spese di pubblicazione di monografia o di deposito di brevetto), e che dovranno essere adeguatamente documentate.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valutata la qualità del prodotto finale della ricerca, si riserva di concedere tale contributo fino ad un importo massimo di € 2.000.
Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso spese, quindi, solo dopo la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta dall’assegnatario della borsa.
Art. 9 - Pubblicazione del regolamento
Il presente regolamento è pubblicato sul sito della Fondazione. Al medesimo faranno esplicito riferimento i bandi per borse dottorali e post-doc.