STATUTO DELLA FONDAZIONE FRATELLI CONFALONIERI



Art.1 - Costituzione

E’ istituita la "Fondazione Fratelli Giuseppe-Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri" fondata dal defunto barone Dr. Mario Confalonieri con disposizione testamentaria olografa 30 agosto 1963 depositata negli atti del Dr. Cesare Gallavresi Notaio in Milano, con verbale 24 febbraio 1965 n.42959/16250 di Repertorio. La Fondazione potrà denominarsi per brevità anche "Fondazione Fratelli Confalonieri".
Insegna della Fondazione è il gonfalone stilizzato tratto dallo stemma del Fondatore con motto "civilitas".

Art.2 - Sede

La Fondazione ha la sede nel "Palazzo Confalonieri", di proprietà della medesima, in Milano Via Vincenzo Monti n. 25.

Art. 3 - Finalità ed Attività

Nello spirito della civiltà italiana la Fondazione intende: 

- favorire l'istruzione e la cultura mediante l’erogazione di borse di studio e premi per studi di perfezionamento annuali o pluriennali conferiti a studenti o giovani studiosi meritevoli, di ambo i sessi, che siano o studenti iscritti a corsi di dottorato negli atenei milanesi o laureati o addottorati nei medesimi; 
- incoraggiare l'attività scientifica, conferendo ogni quinquennio un premio alla migliore opera dell’ingegno di giovani studiosi in qualsiasi ramo della scienza pubblicata nel periodo da autore italiano; 
- destinare agli Istituti di istruzione o di cultura superiore di Milano, secondo le residue disponibilità di bilancio, somme di denaro per l’acquisto di mezzi scientifici e tecnici per lo studio oppure per le pubblicazioni scientifiche pregevoli. Il Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito può avvalersi del parere di persone esperte in materia.

La Fondazione in via strumentale ed esclusiva al perseguimento delle proprie finalità può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie o integrative di  a quelle statutarie, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. 


Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione all’atto della sua istituzione era costituito dai beni attribuiti con testamento olografo, lasciati dal Fondatore (allora del valore netto Lire 1.091.975.135 all'inventario estimato) descritti nell'atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.
La Fondazione potrà acquisire beni mobili ed immobili, fondi e risorse da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. 
I capitali devono essere investiti in titoli di alta affidabilità oppure in immobili a scopo di reddito. 

Art. 5 - Entrate

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

• redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;
• contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
• entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Con le entrate e con ogni altro provento non destinato a patrimonio, la Fondazione provvede al conseguimento degli scopi statutari prescritti all'articolo 3. 
Le spese di supporto generale della Fondazione devono essere contenute, secondo prudenza, economicità ed efficienza, e comunque,  nel limite del 20 % dei proventi lordi; 

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario, il Collegio dei Revisori.
Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rinominati.
Spetta agli organi della Fondazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Art.7 - Il Presidente

Il Presidente è il Presidente pro-tempore del Comitato di direzione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano o di altro organo che divenga titolare delle medesime funzioni in ottemperanza della legislazione nazionale e/o del regolamento della medesima Università. Se egli non accetta l’incarico o ne cessa, il Comitato di direzione designa altro professore ordinario. Il Presidente, qualora cessi da Presidente del Comitato di direzione della Facoltà, conserva la presidenza della Fondazione sino al termine del triennio in corso. 
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Egli in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio proponendo le materie da trattare nelle adunanze; 
- esegue le deliberazioni del Consiglio; 
- ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente può farsi sostituire nella rappresentanza per uno o più atti da altro Consigliere. In caso di impedimento temporaneo ne fa le veci il Consigliere più anziano. 

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri. Tre Consiglieri sono designati uno per ciascuno, nell’ambito dei professori di ruolo, dai Rettori dell'Università degli Studi di Milano, del Politecnico di Milano, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Il quarto Consigliere è designato dal Sindaco della città di Milano. 
Le stesse persone provvedono a surrogare il Consigliere che per qualsiasi ragione cessi dalla carica durante il triennio. 
Il Consigliere, che senza giustificato motivo non intervenga a quattro sedute consecutive o a otto sedute alternate nell'anno, è ritenuto decaduto e si procede alla surrogazione. 
Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione anche straordinaria del patrimonio della Fondazione o per la gestione e l’erogazione delle entrate ordinarie e straordinarie per l'adempimento dei compiti statutari. 
Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza effettiva di almeno tre dei suoi membri. 
Nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio nella seduta di insediamento delibera riguardo le eventuali indennità da assegnare al Presidente ed ai Consiglieri nella misura massima complessiva pari all’1% dei proventi lordi della Fondazione.
Il Consiglio delibera l'emolumento da attribuire al Segretario e i compensi ai  dipendenti, collaboratori e commissari.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Il Segretario 

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente nell’espletamento delle attività della Fondazione. In particolare  collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo redigendone i relativi verbali.


Art.10 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori legali nominati dal Prefetto pro-tempore di Milano e restano in carica tre esercizi. 

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Il Consiglio delibera riguardo gli eventuali emolumenti da assegnare ai Revisori nella misura massima complessiva pari al 1% dei proventi lordi della Fondazione.


Art.11 - Bilancio

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Consiglio deve approvare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per il prossimo esercizio.
Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

Art.12 - Borse e Premi

Previe richieste di utili informative e segnalazioni da parte delle Università o di altri Istituti di studi superiori cittadini, anche istituendi, il Consiglio ogni anno entro il 30 novembre, delibera il numero, la tipologia, gli ambiti scientifici e l’importo delle borse di studio e dei premi per i corsi di perfezionamento, in Italia e all'estero, da erogare nell'anno successivo  secondo quanto stabilito dal "Regolamento delle borse e dei premi" 


Art.13 - Beneficiari delle borse e premi

I beneficiari delle borse e dei premi devono avere i seguenti requisiti: 
1) essere studenti o giovani studiosi, di ambo i sessi, che siano o studenti iscritti a corsi di dottorato negli atenei milanesi o laureati o addottorati dei medesimi;
2) possedere e avere dimostrato in modo indubbio distinta intelligenza e capacità negli studi e nel ramo scientifico in cui intendono perfezionarsi e specializzarsi; 
3) avere un’età non superiore a trentacinque anni; 
4) non godere attualmente di altri consimili benefici. 
A parità di requisiti sono titoli preferenziali: essere di condizioni economiche meno agiate, avere scritto una o più opere di buon livello culturale; in caso di richiesta di borsa per studi all’estero, dimostrare buona conoscenza anche della terminologia scientifica, della lingua del Paese estero in questione. 
Il Consiglio, nei modi più spediti ed opportuni, nomina una Commissione di almeno tre membri per il giudizio tecnico sui candidati meritevoli dell'assegnazione di ciascuna borsa di studio o di ogni singolo premio per studio di perfezionamento. Il Consiglio, approvati i lavori della Commissione, delibera il conferimento delle borse e del premio.
Il Consiglio redige il "Regolamento delle borse e dei premi" per disciplinare le domande e le assegnazioni relative.

Art.14 - Premio quinquennale

Per l'assegnazione del premio quinquennale, il Consiglio all'inizio dell'ultimo anno del lustro decide la materia nella quale sarà scelto il candidato da premiare ed incarica per la sua scelta una commissione presieduta dal Presidente e composta da tre a sette studiosi di alta fama e competenza nel settore prescelto.
La Commissione deve rendere per scritto la relazione sulle opere esaminate e il parere su quella giudicata migliore entro il mese di marzo del sesto anno. 
La Commissione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio, approvati i lavori della Commissione, delibera il conferimento del premio. 


Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.


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